Certificati ed estratti di stato civile

L’estratto per riassunto di un atto di stato civile (nascita, matrimonio, morte) è un documento dove sono riportati, oltre ai dati minimi essenziali presenti in un certificato, anche altri dati significativi che accompagnano o incidono sulle circostanze dell’atto stesso (annotazioni).

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Telefono: 035 6313002 oppure 035 631300

E-mail: anagrafe@comune.paladina.bg.it

PEC: anagrafe.paladina@registerpec.it

Descrizione Procedimento

L’estratto per riassunto di un atto di stato civile (nascita, matrimonio, morte) è un documento dove sono riportati, oltre ai dati minimi essenziali presenti in un certificato, anche altri dati significativi che accompagnano o incidono sulle circostanze dell’atto stesso (annotazioni). Le annotazioni inserite nell’atto sono definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396 (articolo 49 per l’atto di nascita, articolo 69 per l’atto di matrimonio, articolo 81 per l’atto di morte).

Se non sussistono divieti di legge, l’estratto per riassunto di un atto di stato civile può essere rilasciato a chiunque ne abbia motivato interesse e conosca tutti i dati necessari per fare la richiesta.

Nell’estratto dell’atto di nascita è possibile richiedere anche l’indicazione della paternità e della maternità (articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 02/05/1957, n. 432). L’estratto dell’atto di nascita può essere rilasciato solo ai genitori o ai diretti interessati, se maggiorenni.

Gli estratti di nascita, matrimonio e morte possono essere rilasciati su modello plurilingue.

Il certificato plurilingue è utilizzato all’estero, precisamente nei Paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni internazionali. Questi certificati non hanno bisogno nè di traduzione, nè di legalizzazione: l’unica formalità che può essere richiesta all’estero è l’ “Apostille”, l’apposita timbratura che attesta l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante, in base alla Convenzione dell’Aja, per la quale è necessario rivolgersi alla Prefettura.

I certificati plurilingue sono validi e riconosciuti nei seguenti Stati: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Francia, Germania, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Moldava, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia (Legge 24/04/1967, n. 344 e Legge 21/12/1978, n. 870).

Dal primo gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio tutte le informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. I certificati, pertanto, saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“. Il certificato è in questo caso sostituito con l’autocertificazione.

E’ importante ricordare che, a decorrere dal 11-09-2020 anche i privati, le aziende e i professionisti incorrono nello stesso obbligo previsto per le pubbliche amministrazioni.

Requisiti

Per richiedere ed ottenere il certificato è necessario presentarsi personalmente in Comune.

Documentazione Necessaria

Documento di riconoscimento valido.

Costo

Il procedimento è esente da pagamenti.

Normativa

Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 2-5-1957, n. 432

Decreto del Presidente della Repubblica 3-11-2000, n. 396

Legge 21-12-1978, n. 870

Decreto Legge 16-07-2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione l’innovazione digitale” convertito in Legge 11-09-2020, n. 120

Tempistica

Tempo di conclusione del procedimento: immediato.

Il certificato è valido sei mesi dalla data del rilascio.

 

Approfondimenti:

  • Il Decreto Semplificazioni 76/2020 ha “semplificato” l’Autocertificazione.
  • Dal 15 settembre 2020 anche i privati, che siano singoli professionisti o imprese devono, per legge,  accettare l’autocertificazione se i loro clienti chiedono di utilizzarla.
    La novità è importante sia per i cittadini che per i privati, professionisti o imprese perché consente a chi deve fornire documenti di risparmiare l’imposta di bolloed il tempo di procurarsi il certificato e a chi li riceve di poter controllare le informazioni fornite  direttamente presso la Pubblica Amministrazione.
    Fino ad oggi, infatti, soltanto la Pubblica Amministrazione ed i gestori di Pubblici servizi erano obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà previste dagli artt.  46 e 47 del DPR 445/2000. I privati, aziende o professionisti avevano la “facoltà di accettarle”, possibilità quasi mai utilizzata, anche perché chi l’avesse accettata avrebbe dovuto stipulare degli accordi con le singole amministrazioni al fine controllare la veridicità dei dati autocertificati.
    Per molti anni i cittadini, nonostante l’autocertificazione esistesse e fosse possibile, hanno pertanto dovuto esibire certificati anagrafici (ma non solo, l’elenco è lungo) autentici per i quali, quasi sempre, è previsto il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00.
  • Il Decreto 76/2020 cosiddetto “Semplificazione” ha eliminato dall’art. 2 del dPR 445/2000 (Testo Unico della Documentazione Amministrativa) la facoltà a suo tempo accordata ai privati di accettare o meno le autocertificazioni con la formula ” ai privati che vi consentono”, rendendo di fatto obbligatorio per tutti, privati e aziende, accettare le dichiarazioni sostitutive e gli altri strumenti di semplificazione quando il cittadino/utente lo richieda.
  • Per consentire ai privati/aziende cui verrà presentata una autocertificazione (pensiamo a Banche, Poste, Assicurazioni, Studi professionalie altri) di poter verificare le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, questi potranno rivolgersi direttamente alle Pubbliche Amministrazioni competenti in merito ai singoli dati che, ai sensi dell’art. 71 comma 4 del dPR 445/2000, dovranno obbligatoriamente (e gratuitamente) rispondere alle richieste di verifica se corredate dal nulla osta del dichiarante, anche con mezzi telematici.
  • Il vantaggio per i cittadiniè duplice, da un lato il non dover fare passaggi inutili presso gli uffici pubblici, in particolare in questo periodo di pandemia nel quale occorre anche prendere appuntamenti ed i tempi sono inevitabilmente dilatati e dall’altro risparmiare i costi dell’imposta di bollo e dei diritti ogni volta che un dato sia autocertificabile.

La scelta è nelle mani dei cittadini: continuare a produrre i certificati ai privati che li richiedano oppure utilizzare le dichiarazioni sostitutive e goderne i vantaggi.

Ultimo aggiornamento

25 Giugno 2021, 14:37